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L’accesso civico è il diritto (introdotto dall’art. 5 del D.lgs. 33/2013) di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo in conformità all’art. 5, commi 1 e 4, D.Lgs. n. 33/2013.
L'istanza di accesso civico è gratuita e va presentata in carta libera ed inviata tramite fax o mail all'Ufficio di Segreteria all'attenzione del responsabile della trasparenza, dott.Maria Cristina CARBONETTI ovvero consegnata direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune di Torri in Sabina (RI) - Piazza Roma, 6 - 02049 Torri in Sabina (RI) - fax: 0765/62012 - mail: torriinsabina@tiscali.it
titolare del potere sostitutivo è: ...... tel.: ......... mail:....... PEC: .......
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all' articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all' articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
Allegati associati
- Accesso civico - modalità accesso
pdf - 5.62 kB - Accesso Civico
vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document - 13.49 kB - Modulo accesso civico
msword - 53 kB - Modulo potere sostitutivo accesso civico
msword - 35 kB
Ultimo aggiornamento effettuato il 20/12/2016 alle 14:18